1. All'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni radiotelevisive, consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano all'autore del reato le sanzioni previste dal secondo comma dell'articolo 596-bis del codice penale».