Art. 14.

      1. All'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni radiotelevisive, consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano all'autore del reato le sanzioni previste dal secondo comma dell'articolo 596-bis del codice penale».

 

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